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Fastweb, multa da 4,4 milioni per pubblicità ingannevole

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Da tempo Fastweb usa pubblicità ingannevole. Anche con il collegamento ADSL dove mentiva sulla reale velocità del download e upload. Attualmente, solo dopo numerosi solleciti il download è di  (13,6 Mbps) e l’upload (0,9 Mbps). L’upload per uso professionale giornalistico è ridicolo! LB

In una nota l’Autorità spiega che nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (sito web, below the line spot televisivi e affissionali)

MILANO – Multa dell’Antitrust a Fastweb per pratica commerciale scorretta: la sanzione, che riguarda la pubblicità sulle offerte dell’operatore sul fronte della fibra ottica, ammonta complessivamente a 4.400.000 euro. Una multa simile era stata comminata anche a Tim e a Wind. In una nota l’Autorità spiega che nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (sito web, below the line spot televisivi e affissionali), Fastweb, “a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra”.

“In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo ‘fibra’, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta” sottolinea l’Agcm. Inoltre i claim presenti nelle campagne pubblicitarie sulla fibra di Fastweb “non contenevano chiari riferimenti alla circostanza che le massime velocità di connessione fossero ottenibili solo in virtù dell’attivazione di un’opzione aggiuntiva in promozione gratuita per un periodo limitato e, poi, a pagamento”.

L’assenza di un’informazione chiara su tali profili impedisce al consumatore, pertanto, di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra, sottolinea l’Antitrust. “La condotta ingannevole e omissiva risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali” conclude. 23 Aprile 2018

Fonte Link: repubblica.it

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