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GREEN PASS, PUNITA RICHIESTA ILLEGITTIMA: PRIMA SENTENZA STORICA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

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Gli organi giudiziari stanno iniziando a muoversi in merito ai ricorsi relativi al green pass. È bene ricordare che il lasciapassare vaccinale era stato introdotto dal presidente del Consiglio Mario Draghi come uno strumento che avrebbe garantito “di ritrovarsi tra persone non contagiose”. La falsità di questa affermazione è ormai dimostrata dall’esperienza empirica dei fatti.

Eppure, il Governo ha fatto capire che mal volentieri intende separarsi dall’utilizzo di questo strumento. Ad ogni modo, sin dalla sua introduzione il certificato vaccinale è stato richiesto anche per l’accesso a luoghi dove in realtà la normativa non ne richiedeva l’esibizione. La richiesta “compulsiva” del green pass, nei casi non previsti dalla normativa anti-Covid, da parte di aziende ed enti pubblici è passibile di condanna al risarcimento danni.

Sospensione illegittima: il green pass non era obbligatorio

La prima sentenza storica è emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze, sezione Lavoro, pronunciata il 3 marzo e pubblicata ufficialmente il giorno seguente. Il Giudice Dott.ssa Davia ha condannato un’azienda al pagamento di cira 4.000 euro per aver richiesto in maniera illegittima il green pass ad un’addetta della piscina presso il club di Firenze Rovezzano.

I fatti risalgono ad agosto 2021, ossia quando non era ancora in vigore l’obbligo di esibire il passaporto vaccinale per accedere al proprio posto di lavoro. Nonostante non vi fosse alcuna indicazione per farlo, la società ha segnalato la mancata esibizione del green pass da parte dell’impiegata nei giorni 7 e 9 agosto, sospendendo in seguito l’addetta alle piscine. L’azienda ha poi inviato una comunicazione interna ai propri dipendenti, richiedendo a lavoratori e collaboratori l’esibizione del green pass per accedere alle strutture.

La normativa vigente

Stando all’azienda, il green pass era tra le misure di sicurezza relative alla normativa sulla “tutela delle condizioni di lavoro” (art.2087 del Codice civile). Tuttavia, il Tribunale di Firenze ha sancito come illegittima la richiesta. Nel marasma di norme che sono state stilate nel corso dell’emergenza sanitaria, quella che sancisce l’esibizione del green pass è mutata più volte. Per quanto riguarda le piscine, l’articolo 9 bis del decreto-legge 52/2021 richiedeva il possesso di un QR-Code sanitario ai frequentatori delle piscine per le attività svolte al chiuso. L’obbligo di green pass generalizzato è scattato solo in seguito con il decreto-legge 105/21.

Il datore di lavoro deve risarcire

Insomma, un datore di lavoro non può interpretare il Codice civile a proprio piacimento, imponendo regole che in realtà non sono previste. Si tratta di un illecito che viene infatti punito con un risarcimento nei confronti della persona che è stata danneggiata. In questo caso, il datore di lavoro dovrà risarcire la cifra di 1.912,81 euro più rivalutazione, per il periodo che va dalla sospensione dell’impiegata, sino all’avvio dell’obbligo normativo entrato in vigore il 15 ottobre 2021. Si aggiungono le spese legali di 1.850 euro più iva, la cassa previdenza avvocati, i rimborsi e 49 euro per il contributo unificato.

Un piccolo passo verso la giustizia?

La decisione del Tribunale di Firenze è un primo piccolo passo verso il riconoscimento giuridico di pratiche illecite che sono state attuate, non di rado, nel corso dell’emergenza sanitaria. Lo stesso green pass dovrebbe decadere con la scadenza dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo, ma i vertici del ministero della Salute hanno fatto bene intendere di voler disfarsi del pass in maniera “graduale”. In un momento in cui larga parte degli Stati mondiali hanno iniziato a revocare restrizioni, l’Italia continua imperterrita sulla strada intrapresa.

I Tribunali sembrano ora essersi attivati, ma le sentenze riguardo all’esibizione del lasciapassare al lavoro non trovano ancora una svolta. Nella giornata di venerdì 11 marzo 2022, il Tar del Lazio ha infatti respinto un ricorso presentato da 127 dipendenti pubblici contro la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per non aver rispettato l’obbligo vaccinale. Il Tar ha sottolineato “la piena legittimità dei provvedimenti di sospensione”.  
Fonte Link: byoblu.com

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