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Cassazione italiana: i produttori di sigarette sono responsabili per i danni

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Chi produce sigarette è responsabile dei danni che queste provocano alla
salute, anche se chi le acquista è ben consapevole dei danni stessi. Lo ha
stabilito la Corte di Cassazione, come ha annunciato oggi il Presidente del
Codacons, Carlo Rienzi, nel corso dell’evento organizzato dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori nella ricorrenza del quinquennale
dell’entrata in vigore della Legge "antifumo".

La Cassazione, con la Sentenza n. 26516 (Sezione Terza Civile, Presidente
G.B. Petti, Relatore A. Segreto), si è pronunciata in merito alla vertenza
di un fumatore che ha chiamato in giudizio la Bat Italia spa e i Monopoli di
Stato, chiedendo loro il risarcimento dei danni derivanti
dall’ingannevolezza della dicitura "lights" ed "extra lights" apposte sui
pacchetti di sigarette, diciture che lo avevano spinto a cambiare prodotto e
aumentare il consumo di tabacco nella convinzione indotta che le sigarette
in questione fossero meno dannose per la salute.

Si legge nella sentenza: "l’art.2050 c.c. statuisce che: "Chiunque cagiona
danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o
per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di
avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". [?] Non vi è base
normativa per limitare tale forma di responsabilità solo al momento
produttivo. Se, infatti, l’attività ha ad oggetto la realizzazione di un
prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la
caratteristica di "pericolosità" può riguardare anche tale prodotto,
indipendentemente dal punto che esso sia altamente idoneo a produrre danni
non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase
del consumo.

Infatti ove l’attività considerata sia quella della produzione finalizzata
al commercio e quindi all’uso da parte del consumatore, è ovvio che, se
quella attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo,
tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il
pericolo invocato sia quello conseguente all’uso tipico e normale di quel
prodotto e non ad uso anomalo".

Non solo. Per i giudici i produttori sono responsabili anche se il fumatore
è consapevole dei rischi legati al fumo. Si legge nella sentenza: "la
pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto-sigaretta
da parte del consumatore-fumatore (pur potendo portare al rigetto della
domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità della
responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 2050 c.c.. Tale norma
prescinde dal comportamento del soggetto danneggiato e la fattispecie si
perfeziona sulla base del solo esercizio dell’attività pericolosa senza
l’adozione delle misure idonee ad evitare il danno". 14 gennaio 2010

Fonte: salute.agi.it